Competenze
A far data dal 1.11.2015, i Comuni non capoluogo di provincia hanno l’obbligo, ai sensi dell’articolo 33, comma 3-bis, del D.lgs 163/2006, di acquisire lavori, beni e servizi soggetti alla 3 disciplina del Codice dei contratti nell’ambito delle Unioni dei Comuni, se esistenti, ovvero in una delle altre modalità specificate dalla norma stessa, potendo procedere in autonomia solo per le acquisizioni di beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP Spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento e per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro. Lo scopo è quello di canalizzare la domanda di lavori, beni e servizi verso strutture aggregatrici, con l’effetto di concentrare le procedure di acquisto, aumentando, di conseguenza, i volumi messi a gara e riducendo le spese e i rischi connessi alla gestione delle procedure, garantendo anche l’accrescimento della specializzazione in capo ai soggetti più qualificati (Determinazione ANAC n.11 del 28.9.2015).
Responsabile
Persone
Tutte le persone che fanno parte di questo servizio:
Contatti
Orario per il pubblico
- da lunedì a venerdì: dalle 9.00 alle 13.00
- giovedì: dalle 9.00 alle 16.00
Documenti
Ultimo aggiornamento: 23-08-2023, 08:58